Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Bilancio preventivo e conto consuntivo
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Il bilancio preventivo è esaminato congiuntamente con il conto consuntivo dell'esercizio antecedente.
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Se il conto consuntivo chiude in disavanzo, la differenza passiva è iscritta nello stato di previsione dell'esercizio finanziario successivo.
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Il conto consuntivo, corredato da una relazione sullo stato di attuazione del piano economico regionale, è presentato al Consiglio entro il 30 giugno.
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, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie; f) presenta al Consiglio il bilancio e il conto
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Spetta inoltre al Consiglio approvare con legge: 1) il bilancio di previsione e le sue variazioni, il conto consuntivo, nonché l'esercizio
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conto consuntivo; 3) amministrare il demanio e il patrimonio della Regione; 4) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e